Licenziamento e risarcimento danni da infortunio: il Tribunale di Treviso (Sent. n. 397/2025) fa il punto sulla illegittimità del licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegra e al pagamento dell’indennità risarcitoria per oltre 128.000,00 €.

Con la sentenza n. 397/2025 intervenuta nell’ambito di un giudizio patrocinato dallo Studio, il Tribunale di Treviso è tornato a pronunciarsi su alcuni temi centrali in materia di diritto del lavoro, affrontando questioni di particolare rilievo pratico:

  • Risarcimento dei danni da infortunio sul lavoro e responsabilità datoriale;
  • Illegittimità del licenziamento subito.

Il caso

Il giudizio trae origine dal ricorso proposto da un lavoratore dipendente di una Società Agricola che, assistito dal nostro Studio Legale, a seguito di un grave infortunio avvenuto sul luogo di lavoro, subiva un licenziamento ingiusto. In particolare, il ricorrente lamentava la nullità del licenziamento per essere stato quest’ultimo disposto in ragione di una malattia che lo stesso datore di lavoro aveva colposamente cagionato non valutando il rischio insito nell’operazione richiesta al lavoratore e, conseguentemente, non prevenendo e ponendo in essere delle procedure sicure.

Quello che era avvenuto al lavoratore, in altri termini, era stato il risultato di un’assenza totale di adozione di misure di sicurezza volte a garantire che le operazioni richieste avvenissero nella garanzia dell’incolumità del personale addetto. La condotta datoriale veniva, quindi, in rilievo per la totale omissione della messa in essere di misura di sicurezza volta a garantire lo svolgimento delle operazioni richieste in condizioni di sicurezza accettabili.

1. Responsabilità datoriale nell’infortunio occorso al lavoratore (art. 2087 cod. civ.):

La sentenza affronta inizialmente il tema della responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. e art. 15 e 71 D.Lgs. 81/2008.

Il ricorrente rilevava come la condotta datoriale omissiva avesse assunto disvalore in quanto collegata casualmente al danno patito dallo stesso. Un tanto costituisce una palese violazione dell’art. 2087 cod. civ., norma di chiusura dell’ordinamento che prescrive un generale obbligo in capo al datore di lavoro di “adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Tale obbligo si accompagna a quello stabilito dall’art. 15 del d. lgs. 81/2008, che stabilisce le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nonché a quello previsto all’art. 71 del citato decreto, che invece stabilisce gli obblighi in capo alla parte datoriale in relazione alle attrezzature di lavoro, con l’onere di adottare misure tecniche ed organizzative per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.

Nel caso de quo, il datore di lavoro aveva omesso di considerare il rischio elevato dell’operazione generando una situazione di rischio abnorme per il personale presente.

Pacifico il nucleo essenziale dell’evento, il Tribunale di Treviso riteneva fondata la tesi attorea sulla responsabilità datoriale e dichiarava la responsabilità della Società nella causazione dell’infortunio con conseguente dichiarazione di illegittimità del licenziamento.

2. Illegittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto e applicazione della tutela reintegratoria (art. 2 D. Lgs. 23/2015):

Il ricorrente è stato licenziato alla esatta scadenza dei 365 giorni di assenza per infortunio. Effettivamente, ai sensi dell’art. 60 del CCNL per operai agricoli e florovivaisti, in caso di infortunio sul lavoro riconosciuto dall’INAIL, il periodo di garanzia della conservazione del posto è esteso da 180 giorni a 12 mesi. Nel caso di specie, vale tuttavia la regola generale secondo cui vanno escluse malattie e infortuni imputabili al datore di lavoro per violazione di norme in materia di tutela della salute e della sicurezza.

Sul punto, si è espressa la Suprema Corte con la sentenza 2527 del 4 febbraio 2020, affermando che “le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in quanto riconducibili alla generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell’art. 2110 cod. civ. sono normalmente computabili nel previsto periodo di conservazione del posto, mentre, affinché l’assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, non è sufficiente che la stessa abbia un’origine professionale, ossia meramente connessa alla prestazione lavorativa, ma è necessario che in relazione ad essa e alla sua genesi, sussista una responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ.” (su questo punto, conforme, tra le altre Cass. 27/06/2017 n. 15972 e Cass. 28/03/2011 n. 7037, e di recente anche Cass. Civ. 4/3/2022 n. 7247).

Nella medesima pronuncia, la Cassazione ha anche precisato che “Nel periodo di comporto devono essere escluse le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, non solo quando abbiano avuto origine in fattori di nocività insiti nelle modalità di esercizio delle mansioni e comunque presenti nell’ambiente di lavoro, ma altresì quando il datore di lavoro sia responsabile di tale situazione nociva e dannosa, per essere egli inadempiente all’obbligazione contrattuale a lui facente carico ai sensi dell’art. 2087 cod. civ., atteso che in tali ipotesi l’impossibilità della prestazione lavorativa è imputabile al comportamento della stessa parte cui detta prestazione è destinata”.

Nel caso di specie, tutto il periodo di infortunio subito dall’assistito non doveva essere imputato nel conteggio del periodo di comporto, posto che lo stato in cui lo stesso si trovava e la sua assenza per infortunio erano imputabili alla condotta datoriale e, in particolare, alla omissione di misure di sicurezza da parte del datore di lavoro.

Condividendo le tesi del ricorrente, il Tribunale di Treviso ha dichiarato la illegittimità del licenziamento perché disposto in assenza di scadenza del comporto previsto dalla disciplina del contratto collettivo e rilevava altresì la nullità dello stesso per contrarietà all’art. 2110 cod. civ.. Disponeva, inoltre, la reintegrazione del lavoratore ed il risarcimento del danno in favore dello stesso.

Conclusioni

Alla luce delle argomentazioni svolte, il Tribunale di Treviso ha confermato le ragioni del ricorrente, dichiarando la illegittimità del licenziamento impugnato e condannando il datore di lavoro alla reintegra del ricorrente ed al pagamento in favore dello stesso dell’indennità risarcitoria per oltre 128.000,00 €.

Una sentenza che merita attenzione, soprattutto per le sue implicazioni operative nella gestione dei contenziosi in materia di infortuni sul lavoro.

Studio Legale Avv. Silvio Piccoli